A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 24 settembre 1999 relativamente alla richiesta del pubblico ministero e della difesa di parte civile di elevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, avendo la Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1998 deliberato che i fatti ascritti all'on. Parenti oggetto del presente procedimento, "concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni"; O s s e r v a I fatti oggetto del presente procedimento, desumibili dal capo di imputazione, consistono nelle dichiarazioni rese dall'on. Parenti in data 4 e 9 novembre 1994, allorche' fu sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta che essi svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, Procura cui la stessa on. Parenti era addetta nel lasso temporale oggetto delle indagini. In sostanza, come emerge dal capo di imputazione, la on. Parenti veniva ascoltata dagli ispettori del Ministero, proprio perche' riferisse fatti e circostanze di cui ella stessa era stata tra i protagonisti, riferite alle cd. indagini di mani pulite, riassumendo vicende trascorse come ed in qualita' di pubblico ministero presso il tribunale di Milano. Orbene ritiene il collegio che il ruolo svolto dalla on. Parenti innanzi all'autorita' ispettiva, sia quello assimilabile alla "persona informata sui fatti" nell'ambito di un procedimento giudiziario: l'on. Parenti infatti, rappresentava fatti e comportamenti riconducibili a se' medesima ed ai suoi ex colleghi, in qualita' di testimone, con tutti gli obblighi scaturenti da tale veste. Va sottolineato in proposito, che le dichiarazioni furono rese in un contesto del tutto avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto attivita' pregresse) che sostanzialmente, dall'attivita' svolta in qualita' di parlamentare dalla on. Parenti, contesto che la parlamentare non poteva ne' doveva strumentalizzare per fini politici, tenendo gli ispettori in sede di indagini, ad accertare la "verita' dei fatti" e non la visione politica degli stessi. In questa ottica non appare condivisibile la conclusione cui giunge la Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1998, secondo cui l'on. Parenti ebbe a rispondere agli Ispettori Ministeriali, non spogliandosi della propria funzione parlamentare, ma anzi fornendo dati e circostanze con un taglio precipuamente "politico". Cio' infatti, non e' dimostrato ne' oggettivamente ne' soggettivamente, allorquando la stessa on. Parenti in apertura del dibattito parlamentare, faceva riferimento alla questione oggetto del presente procedimento, come attinente "la mia precedente attivita' professionale" ed e' opinione dominante in dottrina (cfr. Mortati, Manzini, Virga etc.), che riconoscere una "coloritura politica" a fatti o comportamenti, potrebbe portare a restringere di molto, finanche a paralizzare, l'azione del giudice ordinario: sarebbe infatti sufficiente che un parlamentare adducesse di aver agito per "motivi" anche solo in parte politici (ma neppure l'interessata ha prospettato tale impostazione), per legittimare il giudizio di insindacabilita' ex art. 68 Cost. ad opera del Parlamento. In conclusione perche' la Camera dei deputati possa bloccare un procedimento innanzi alla magistratura ordinaria a carico di un parlamentare, e' necessario che la condotta oggetto del procedimento sia legata con un "nesso funzionale" alle attribuzioni tipiche del mandato parlamentare (v. da ultimo Corte costituzionale sent. 329 del 1999; sent. 289 del 1998), non essendo sufficiente ne' un mero criterio cronologico (riferito al tempo in cui la condotta e' posta in essere) ne' una generica motivazione politica della condotta (nel senso dianzi specificato), per sottrarla al sindacato giurisdizionale. Tanto premesso questo tribunale ritiene che nella fattispecie in esame la Camera dei deputati abbia illegittimamente deliberato la insindacabilita' ex art. 68 Cost. della condotta tenuta dalla on. Parenti nell'ambito della procedura ispettiva predetta, relativamente alle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori il 4 e il 9 novembre 1994.