A   scioglimento   della   riserva   formulata   all'udienza  del
  24 settembre 1999   relativamente   alla   richiesta  del  pubblico
  ministero  e  della  difesa di parte civile di elevare conflitto di
  attribuzione  innanzi  alla  Corte costituzionale, avendo la Camera
  dei  deputati  nella  seduta  del 15 dicembre 1998 deliberato che i
  fatti  ascritti  all'on. Parenti oggetto del presente procedimento,
  "concernono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni";

                            O s s e r v a

    I fatti oggetto del presente procedimento, desumibili dal capo di
  imputazione,  consistono  nelle dichiarazioni rese dall'on. Parenti
  in  data  4 e 9 novembre 1994, allorche' fu sentita dagli ispettori
  del Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta che
  essi  svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il tribunale
  di  Milano, Procura cui la stessa on. Parenti era addetta nel lasso
  temporale oggetto delle indagini.
    In  sostanza, come emerge dal capo di imputazione, la on. Parenti
  veniva  ascoltata  dagli  ispettori  del Ministero, proprio perche'
  riferisse  fatti  e  circostanze di cui ella stessa era stata tra i
  protagonisti,   riferite   alle   cd.   indagini  di  mani  pulite,
  riassumendo  vicende  trascorse  come  ed  in  qualita' di pubblico
  ministero presso il tribunale di Milano.
    Orbene  ritiene il collegio che il ruolo svolto dalla on. Parenti
  innanzi  all'autorita'  ispettiva,  sia  quello  assimilabile  alla
  "persona  informata  sui  fatti"  nell'ambito  di  un  procedimento
  giudiziario:   l'on.   Parenti   infatti,   rappresentava  fatti  e
  comportamenti  riconducibili a se' medesima ed ai suoi ex colleghi,
  in qualita' di testimone, con tutti gli obblighi scaturenti da tale
  veste.
    Va sottolineato in proposito, che le dichiarazioni furono rese in
  un  contesto del tutto avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto
  attivita'  pregresse) che sostanzialmente, dall'attivita' svolta in
  qualita'  di  parlamentare  dalla  on.  Parenti,  contesto  che  la
  parlamentare  non  poteva  ne'  doveva  strumentalizzare  per  fini
  politici,  tenendo  gli ispettori in sede di indagini, ad accertare
  la "verita' dei fatti" e non la visione politica degli stessi.
    In  questa  ottica  non  appare  condivisibile la conclusione cui
  giunge  la  Camera  dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1998,
  secondo   cui  l'on.  Parenti  ebbe  a  rispondere  agli  Ispettori
  Ministeriali, non spogliandosi della propria funzione parlamentare,
  ma  anzi  fornendo  dati  e circostanze con un taglio precipuamente
  "politico".
    Cio'   infatti,   non   e'   dimostrato  ne'  oggettivamente  ne'
  soggettivamente,  allorquando la stessa on. Parenti in apertura del
  dibattito  parlamentare,  faceva riferimento alla questione oggetto
  del  presente  procedimento,  come  attinente  "la  mia  precedente
  attivita' professionale" ed e' opinione dominante in dottrina (cfr.
  Mortati,  Manzini,  Virga  etc.),  che  riconoscere una "coloritura
  politica"  a  fatti o comportamenti, potrebbe portare a restringere
  di  molto,  finanche a paralizzare, l'azione del giudice ordinario:
  sarebbe  infatti  sufficiente che un parlamentare adducesse di aver
  agito  per  "motivi"  anche  solo  in  parte  politici  (ma neppure
  l'interessata ha prospettato tale impostazione), per legittimare il
  giudizio   di  insindacabilita'  ex  art. 68  Cost.  ad  opera  del
  Parlamento.
    In  conclusione  perche' la Camera dei deputati possa bloccare un
  procedimento  innanzi  alla  magistratura  ordinaria a carico di un
  parlamentare,   e'   necessario   che   la   condotta  oggetto  del
  procedimento sia legata con un "nesso funzionale" alle attribuzioni
  tipiche del mandato parlamentare (v. da ultimo Corte costituzionale
  sent. 329  del  1999;  sent. 289 del 1998), non essendo sufficiente
  ne'  un  mero  criterio  cronologico  (riferito  al tempo in cui la
  condotta  e' posta in essere) ne' una generica motivazione politica
  della  condotta  (nel  senso  dianzi specificato), per sottrarla al
  sindacato giurisdizionale.
    Tanto  premesso questo tribunale ritiene che nella fattispecie in
  esame  la  Camera dei deputati abbia illegittimamente deliberato la
  insindacabilita'  ex  art. 68  Cost.  della  condotta  tenuta dalla
  on. Parenti   nell'ambito   della   procedura  ispettiva  predetta,
  relativamente alle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori il 4 e
  il 9 novembre 1994.